Nuove disposizioni anti Covid gennaio 2021: le regole per tutti e i cambiamenti per disabili e malati rari

Con l’approvazione del Decreto Legge n. 2/2021 del 14 gennaio il Governo ha prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 30 aprile di quest’anno, posticipando la precedente scadenza al 31 gennaio 2021. Ciò implica, oltre a tutta una serie di poteri eccezionali esercitabili dall’esecutivo stesso (compatibilmente con la crisi di governo attualmente in atto), anche l’estensione delle misure a sostegno dei cittadini, in particolare quelli più fragili. Nella stessa data è stato pubblicato anche il DPCM 14 gennaio 2021, ancora una volta dedicato alle misure anti-contagio da Covid-19. Alla luce di entrambi questi provvedimenti, riepiloghiamo di seguito vincoli ed eccezioni per i malati rari, i disabili e le loro famiglie. (Il LSA è una malattia rara)

VISITA A PARENTI O AMICI
Qualsiasi sia il colore attribuito alla regione, il comma 3 dell’Art. 1 del DPCM mantiene aperta la possibilità di recarsi una volta al giorno, in orario compreso tra le 5 e le 22, in visita ad amici o parenti, all’interno della stessa regione (per le zone gialle) o dello stesso comune (per zone arancioni o rosse). Il numero massimo delle persone eccedenti gli abitanti della casa resta fissato a 2 ma è confermata l’eccezione che non fa rientrare nel computo complessivo, oltre ai minori di 14 anni, anche disabili e non autosufficienti.

ACCESSO A STRUTTURE DI LUNGODEGENZA E RSA
Ai sensi di quanto prescritto dalla lettera dd) del comma 10 dell’1Art. 1, così come già previsto e valido ora fino al 30 aprile, l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA DISABILITÀ
Come già previsto dal DPCM del 3 dicembre 2020, nonché in precedenza dal DPCM del 7 agosto (sostituito dal DPCM 13 ottobre 2020), un intero articolo è dedicato a disposizioni specifiche in materia di disabilità. Si tratta, in questo caso dell’Art. 12 del DPCM del 14 gennaio 2021.

Il comma 1 dell’articolo richiama l’importanza fondamentale di svolgere qualsiasi attività sociale o socio-sanitaria, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, assicurando, attraverso eventuali specifici protocolli, il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

Il comma 2, invece, riprende e conferma una deroga al distanziamento sociale, con possibilità di ridurre la distanza interpersonale anche a meno di un metro, tra persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto e i loro accompagnatori/assistenti/caregiver.

LAVORO E CONGEDI
Il DPCM non riprende, se non attraverso ripetuti inviti all’attivazione quanto più capillare possibile dello smart working, le disposizioni relative alla tutela sul luogo di lavoro dei cittadini più fragili: lavoratori immunodepressi o con patologie invalidanti, genitori con figli disabili, ecc.
Per quanto riguarda questi ultimi il riferimento normativo e operativo si ritrova nella recente Circolare INPS n. 2 del 12 gennaio 2021, che contiene le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo parentale in caso di attivazione della didattica a distanza e/o alla chiusura dei centri residenziali e semiresidenziali per disabili.

Rispetto alla tutela della salute in ambito lavorativo, e in particolare il tanto dibattuto comma 2 dell’Art. 26 del DL 18/2020, ricordiamo che gli utili chiarimenti sono giunti dalla Legge di Bilancio 2021 che ha ufficializzato la proroga dell’assenza giustificata dal posto di lavoro, nonché l’equiparazione al ricovero ospedaliero, così come prevista dal succitato comma, fino al 28 febbraio 2021.

Ricercando eventuali estensioni dei congedi goduti da lavoratori disabili o caregiver di familiari disabili ai sensi della Legge 104/1992, in nessuno dei provvedimenti normativi ne viene fatta menzione, dunque possiamo dare per assunto che i giorni usufruibili mensilmente rimangano i “canonici” tre.

Una nota specifica va spesa riguarda i permessi per i lavoratori portatori di handicap grave in attesa di revisione o di certificazione. Inps ha chiarito la situazione esplicitando che in attesa di revisione i benefici restano validi.

LE REGOLE PER TUTTI

In estrema sintesi il DL 2/2021 introduce solo due le misure completamente nuove: il divieto di qualsiasi spostamento tra regioni fino al 15 febbraio, salvo come sempre regioni di comprovata necessità o motivi di salute, e l’istituzione della cosiddetta “zona bianca” per regioni in cui, per tre settimane successive, l’incidenza di diffusione del virus dovesse portarsi sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti.

FONTE: OMAR